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Cosa contiene l’articolo

Nel nostro blog abbiamo parlato già di diversi bonus ed agevolazioni, come per esempio il Bonus ristrutturazioni. Tutti questi bonus hanno in comune la caratteristica di riguardare interventi che hanno una certa incidenza tecnica e/o operativa. Quest’oggi ci occupiamo invece di un bonus che va a colpire l’aspetto estetico, il Bonus facciate. In questo caso il fine ultimo dell’agevolazione concessa dallo Stato, è quello di migliorare l’aspetto estetico delle nostre città. Come risulta evidente però questo non va solo a beneficio comune, ma ha anche un beneficio individuale, infatti il miglioramento estetico incrementerà il valore di mercato del vostro immobile.

In cosa consiste

Per il bonus facciate viene riconosciuta una detrazione dell’imposta lorda (IRPEF IRES). ciò è concesso in una misura del 90% per le spese sostenute negli anni  2020 2021. A differenza di altri bonus, il bonus facciate  non presenta limiti ne di spesa ne di detrazione massima.

A che spetta

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedano a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dell’intervento. Sono compresi nella fruizione della detrazione anche: I familiari conviventi  con il possessore o detentore dell’immobile ed i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016. Infine può richiedere il bonus che esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alla spese per l’acquisto dei materiali.

Alternative alla detrazione

Chi ha diritto all’agevolazione ne può usufruire in diverso modo dalla classica detrazione, ovvero:

  • Con un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi
  • La cessazione del credito corrispondente alla detrazione spettante

Per quali interventi

Il bonus facciate è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recuperorestauro della facciata esterna di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente.

Zone d’interesse

Per avere diritto al bonus, le zone dove è presente l’edificio devono ricadere nella categoria A o B:

  • La Zona A comprende tutte le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o in particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  • La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona a. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria delle zone nella quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Tutte le casistiche che non rientrano nelle descrizioni come sopra, non sono considerate ai fini della detrazione.

Link e info utili

Tutte le informazioni contenute nell’articolo sono liberamente consultabili, in versione integrale, sul sito dell’Agenzia delle entrate, al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate1. Inoltre, vi ricordiamo che se volete richiedere il bonus facciate, potete farlo tramite il nostro sito (https://ecosisma.it/) senza costi aggiuntivi.