Super Bonus 110%

SuperBonus a costo zero
Il Super bonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Possono beneficiarne:
- i condomini;
- Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
- Onlus e associazioni di volontariato.
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Il Super bonus spetta in caso di:
• interventi di isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
Per tali interventi il Super bonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
– 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
– 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
– 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
– 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
– 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare
• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Altri interventi agevolati al 110%
Il meccanismo del Super bonus si fonda sull’incentivazione di due interventi principali (interventi “pilastro” o “trainanti”), relativi, rispettivamente, all’isolamento termico delle strutture opache (verticali, orizzontali ed inclinate) ed alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (in edifici condominiali, edifici unifamiliari o unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari, le quali abbiano funzionalità indipendente ed accesso autonomo dall’esterno). Intervento “trainante” è anche legato alle opere di consolidamento sismico.
A tali interventi principali si possono aggiungere ulteriori interventi “subordinati” o “trainati” (tutti gli interventi beneficianti dell’Ecobonus, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventuali batterie elettriche di accumulo, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale), complementari rispetto a quelli “trainanti ed incentivabili al 110% solo in abbinamento ad almeno uno di questi ultimi.
• interventi di efficientamento energetico (Ecobonus)
• Installazione di impianti solari fotovoltaici
-La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare. Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
• Batterie di accumulo
Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici
• Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
– Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Super bonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
• di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Sisma Bonus
Sismabonus è un’ agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica degli immobili. La detrazione è stata innalzata (Dl 34/20, L 77/20) al 110% (senza progressività in base al grado di miglioramento della classe sismica) per tutti gli interventi di consolidamento sismico ad eccezione di quelli eseguiti su edifici ubicati in zona sismica 4 (zona a minor rischio sismico).
• Quali sono gli interventi consolidamento sismico rientranti nelle detrazioni Sisma Bonus 110%?
Tutti gli interventi antisismici effettuati su immobili di tipo abitativo o a destinazione produttiva che si che si trovino nelle zone di pericolosità sismica 1, 2 e 3, con esclusione della zona 4.

Eco Bonus
L’ Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato, sia le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.
Unita immobiliare
Detrazione al 50% per:
• Acquisti e posa in opera di finestre, comprensive ed infissi, fino ad un importo di 60.000,00 EUR.
• Acquisto e posa in opera delle schermature solari, fino ad un importo di 60.000,00 EUR.
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
• Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
Detrazione del 65% per:
• Riqualificazione energetica “globale”, fino ad un importo di 100.000,00 EUR.
• Strutture opache orizzontali e verticali, fino ad un importo di 60.000,00 EUR.
• Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino ad un importo di 60.000,00 EUR.
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
• Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%, fino ad un importo di 100.000,00 EUR.
• Impianti geotermici a bassa entalpia, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
• Sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
• Acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
Parti comuni di edifici
Le percentuali del 50% e del 65% previste per i lavori eseguiti su singole unità immobiliari valgono ugualmente per parti comuni condominiali. Nel caso di lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, la percentuale della detrazione sarà maggiore qualora gli interventi realizzati dovessero essere particolarmente incisivi:
• Detrazione del 70% se l’intervento di riqualificazione interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, fino ad un importo di 40.000,00 EUR.
• Detrazione del 75% se l’intervento di riqualificazione è diretto a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, fino ad un importo di 40.000,00 EUR.
Unita immobiliare
Detrazione al 50% per:
• Acquisti e posa in opera di finestre, comprensive ed infissi, fino ad un importo di 60.000,00 EUR.
• Acquisto e posa in opera delle schermature solari, fino ad un importo di 60.000,00 EUR.
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
• Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
Detrazione del 65% per:
• Riqualificazione energetica “globale”, fino ad un importo di 100.000,00 EUR.
• Strutture opache orizzontali e verticali, fino ad un importo di 60.000,00 EUR.
• Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino ad un importo di 60.000,00 EUR.
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
• Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%, fino ad un importo di 100.000,00 EUR.
• Impianti geotermici a bassa entalpia, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
• Sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
• Acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni, fino ad un importo di 30.000,00 EUR.
Parti comuni di edifici
Le percentuali del 50% e del 65% previste per i lavori eseguiti su singole unità immobiliari valgono ugualmente per parti comuni condominiali. Nel caso di lavori effettuati su parti comuni di edifici condominiali, la percentuale della detrazione sarà maggiore qualora gli interventi realizzati dovessero essere particolarmente incisivi:
• Detrazione del 70% se l’intervento di riqualificazione interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, fino ad un importo di 40.000,00 EUR.
• Detrazione del 75% se l’intervento di riqualificazione è diretto a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, fino ad un importo di 40.000,00 EUR.
*Aggiorniamo frequentemente questa sezione per garantire un informazione sicura e precisa. Data ultimo aggiornamento: 31/08/2020